Normativa estintori
Esiste una precisa normativa sugli estintori, che riguarda la loro produzione, la commercializzazione e la loro detenzione.
Il DM 7/1/2005 e la norma UNI EN 3-7 disciplinano le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili (da 1 a 12 Kg).
Il DM 6/3/1992 e la norma UNI EN 1866 disciplinano le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori carrellati (da 30 a 100 Kg).
TUTTI GLI ESTINTORI DEVONO CORRISPONDERE A QUESTE NORME
Eventuali estintori già posizionati, ma non rispondenti od obsoleti, dovranno essere sostituiti ed alienati.
La manutenzione periodica obbligatoria (controllo semestrale, revisione e collaudo) deve essere eseguita secondo le norme UNI / VVF 9994.
Normativa di legge per condomini
All'interno di un condominio spetta all'amministratore pro-tempore osservare le misure di sicurezza antincendio richieste dalle normative.
La norma di riferimento è il DM 246 del 16/5/87 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione".
Se il condominio poi supera l'altezza di 24 m., ha una "centrale termica" di potenzialità superiore a 116 Kw o box interrati allora occorre richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l'autorizzazione con apposita SCIA prevista, secondo lo schema del DPR 151/2011, nuovo regolamento antincendio.
Per quanto riguarda gli estintori, fermo restando la loro utilità anche ai piani dell'edificio, ove non siano previste manichette idranti, è obbligatorio installarli in:
- centrale termica;
- locale macchine ascensore;
- locale contatori;
- box od in altri locali tecnologici.
Offriamo gratuitamente la nostra esperienza per individuare quali siano gli obblighi a cui deve far fronte l'amministratore pro-tempore alfine di evitare sanzioni amministrative e/o penali.
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